venerdì 13 aprile 2012

Concorso Guardia di Finanza: si reclutano 750 allievi Finanzieri



Concorso pubblico per titoli ed esami nella Guardia di Finanza. Il bando è volto al reclutamento di 750 allievi finanzieri.

La scadenza del concorso è fissata per il 10 maggio 2012 si fa riferimento alla Gazzetta Ufficiale Concorsi numero 28 del 10 Aprile 2012


Testo completo del Concorso

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO   (scad.  10 maggio 2012)
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il  reclutamento
  di 750 allievi finanzieri della Guardia di  finanza  riservato,  ai
  sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
  66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un  anno
  (c.d. VFP1) o quadriennale (c.d. VFP4) ovvero in  rafferma  annuale
  (c.d. VFP1T), in servizio o in congedo - Anno 2012. 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni, recante «Ordinamento della Guardia di finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai  concorsi  pubblici»,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, e successive  modificazioni,  recante  «Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in  materia
di uso della lingua tedesca e della lingua ladina  nei  rapporti  dei
cittadini  con  la  pubblica  amministrazione  e   nei   procedimenti
giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 25  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006,  recante  «Procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati  e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai  volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti  per
lo sviluppo economico,  la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
introdotto dall'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)»; 
    Visti gli articoli 636, 861, 864, 1033, 1494, 1495,  1929,  1932,
1937, 2111, 2139, 2141, 2147 2199, 2200,  2201  e  2203  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  «Codice  dell'ordinamento
militare»; 
    Tenuto conto che lo Stato maggiore della difesa ha fissato in 113
unita' il numero massimo dei volontari, da arruolare con il  presente
bando e  avviare  alla  ferma  prefissata  quadriennale  nelle  Forze
armate, in esito alla quale saranno immessi nel Corpo  della  Guardia
di finanza; 
    Ritenuto di dover riservare 19 dei posti da mettere a concorso ai
candidati in possesso dell'attestato di cui all'art.  4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella scritta, venga ammesso un  numero  di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto, per l'anno 2012, un pubblico concorso, per  titoli
ed esami, per il reclutamento di 750 allievi finanzieri della Guardia
di  finanza,  riservato,  ai  sensi  dell'art.   2199   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di
un anno (c.d. «VFP1») o quadriennale (c.d. «VFP4») ovvero in rafferma
annuale (c.d. «VFP1T»)  delle  Forze  armate  che,  se  in  servizio,
abbiano svolto, alla data di scadenza del  termine  di  presentazione
della domanda di partecipazione, almeno cinque mesi in tale stato  o,
se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma. Di questi: 
      a) n. 660 del contingente ordinario, di cui: 
        (1) n. 562 da immettere direttamente nel Corpo della  Guardia
di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la ferma prefissata
di un anno (VFP1) nelle Forze armate; 
        (2) n. 98 da immettere nel Corpo della  Guardia  di  finanza,
dopo aver ultimato il servizio, in qualita' di  volontario  in  ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate; 
      b) n. 15 del contingente ordinario - specializzazione  «Tecnico
di soccorso alpino (S.A.G.F.)», da immettere direttamente  nel  Corpo
della Guardia di finanza, dopo aver completato, se  in  servizio,  la
ferma prefissata di un anno (VFP1) nelle Forze armate. 
    I vincitori per tali posti: 
      (1) dopo aver assunto lo «status» di allievo  finanziere,  sono
preliminarmente avviati, secondo le modalita'  di  cui  all'art.  16,
commi 4 e 5, ad una fase  addestrativa  finalizzata  all'accertamento
dell'attitudine al servizio di soccorso alpino, in esito alla  quale,
se non risultano idonei all'impiego in tale comparto, sono prosciolti
dal corso di formazione per allievo finanziere e,  pertanto,  cessano
dal servizio; 
      (2) al termine del predetto corso di formazione,  sono  avviati
alla frequenza del corso per il conseguimento della  specializzazione
«Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)»; 
      c) n. 75 del contingente di mare, di cui: 
        (1) n. 60 da immettere direttamente nel Corpo  della  Guardia
di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la ferma prefissata
di un anno (VFP1) nelle Forze armate, cosi' suddivisi: 
          n. 35 per la specializzazione «Nocchiere»; 
          n. 25 per la specializzazione «Operatore di sistema»; 
        (2) n. 15 da immettere nel Corpo della  Guardia  di  finanza,
dopo aver ultimato il servizio, in qualita' di  volontario  in  ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, cosi' suddivisi: 
          n. 10 per la specializzazione «Nocchiere»; 
          n. 5 per la specializzazione «Operatore di sistema». 
    2. Diciannove dei 562 posti di cui al comma 1, lettera a),  punto
(1),  sono  riservati,  subordinatamente  al  possesso  degli   altri
requisiti  prescritti  dall'art.  2,   ai   candidati   in   possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istruzione
secondaria di primo grado o superiore. 
    3. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il  contingente
ordinario,  per  la  specializzazione  «Tecnico  di  soccorso  alpino
(S.A.G.F.)» o per una o  piu'  specializzazione  del  contingente  di
mare, le unita' disponibili  sono  compensate,  secondo  le  esigenze
dell'Amministrazione, tra gli altri posti a concorso. 
    4. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova scritta, consistente in  un  questionario  a  risposta
multipla; 
      b) prova di efficienza fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) valutazione dei titoli. 
    5. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza. 
    6. Resta impregiudicata, per il Comandante generale della Guardia
di finanza,  la  facolta'  di  revocare  il  bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino  alla
data di approvazione delle graduatorie finali di  merito,  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione  al  corso  di  formazione  dei
vincitori, in  ragione  del  numero  di  assunzioni  complessivamente
autorizzate  dall'autorita'   di   Governo,   nonche'   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili. 
 
        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti e condizioni 
                    per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se
non appartenenti al territorio della Repubblica, che: 
      a) siano stati, alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della  domanda,  arruolati  nelle  Forze  armate  quali
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4)
ovvero in rafferma annuale (VFP1T) e, se in servizio, abbiano  svolto
almeno cinque mesi in tale stato o, se collocati in congedo,  abbiano
concluso tale ferma. I candidati in servizio in qualita' di volontari
in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)  devono,  comunque,  aver
completato tale periodo alla data dell'effettivo incorporamento; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) non abbiano superato, alla data  del  1°  gennaio  2012,  il
ventiseiesimo anno di eta'. Il limite massimo di eta' e'  elevato  di
un periodo pari all'effettivo servizio militare  prestato  fino  alla
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  e,
comunque, non superiore a tre anni; 
      d) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
      e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non  colposi  ne'  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere; 
      g) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza; 
      h) non siano stati espulsi  dalle  Forze  armate  o  dai  Corpi
militarmente o civilmente organizzati  ne'  destituiti  dai  pubblici
uffici. 
    2. I requisiti di cui al comma 1,  lettere  b),  d),  g)  ed  h),
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
la  presentazione  della  domanda  e  conservati   fino   alla   data
dell'effettivo incorporamento nella Guardia di finanza. 
    3. Non possono partecipare al concorso i candidati che: 
      a)  nel  corrente   anno,   abbiano   presentato   domanda   di
partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera iniziale di un
altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare; 
      b) abbiano svolto servizio nelle  Forze  armate  esclusivamente
come volontari in ferma breve (VFB) ovvero volontari in ferma annuale
(VFA). 
    4. Ai candidati per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2,
non e' richiesto il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, lettera
a), e 3. 
 
        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «concorsi Online», seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4a serie speciale. 
    Le  istanze  compilate  secondo  la  predetta  procedura  saranno
stampate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte  dai  candidati   all'atto   della   presentazione   per
l'effettuazione della prova scritta di cui all'art. 9. 
    2.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it,  e  spedita,  a  mezzo  di
raccomandata, con avviso di ricevimento, al  Centro  di  reclutamento
della Guardia di finanza, via delle  Fiamme  Gialle  n.  18  -  00122
Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A  tal  fine,
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le  domande
spedite non a  mezzo  di  raccomandata  sono  accettate  soltanto  se
pervenute al citato reparto entro il suindicato termine. 
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    3. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e'  piu'  possibile  apportare  modificazioni  o
integrazioni. 
    4. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 2: 
      a) sono restituite agli interessati  per  essere  regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur  prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari  ovvero  incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4; 
      b) sono archiviate nel caso in cui: 
        (1) siano spedite oltre il termine di cui al  medesimo  comma
2; 
        (2) non pervengano: 
          se spedite a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,
entro sessanta giorni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando; 
          se spedite con altre modalita', entro il termine di cui  al
citato comma 2; 
        (3) non siano sottoscritte; 
        (4)  non  siano  regolarizzate  entro  cinque  giorni   dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 
    5. I provvedimenti di archiviazione di cui al  comma  4,  lettera
b), sono adottati dal Comandante del  Centro  di  reclutamento  della
Guardia  di  finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono
impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    6. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per  un  solo
contingente. Inoltre: 
      a)   per   il   contingente   ordinario,   e'   consentita   la
partecipazione, alternativamente, per i  posti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a) o lettera b); 
      b) per il contingente di mare, e' consentita la  partecipazione
per una sola specializzazione. 
    In ogni caso, la scelta non e' modificabile oltre il  termine  di
cui al comma 3. 
    7. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi  al  concorso,  con  riserva,  in  attesa   dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    8. L'ammissione con riserva deve  intendersi  fino  all'avvio  al
corso di formazione. 
 
        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita, nonche' luogo di residenza e indirizzo completo  del  numero
di  codice  di  avviamento  postale  e,  dove  possibile,  un  numero
telefonico; 
      b) i posti per cui intende concorrere; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) di essere iscritto nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
residenza e di godere dei diritti civili; 
      e) di non essere imputato e di non  aver  subito  condanne  per
delitti  non  colposi,  ne'  di  essere  sottoposto   a   misura   di
prevenzione; 
      f) lo stato civile e il  numero  dei  figli,  eventualmente,  a
carico; 
      g) il titolo di studio di cui e' in possesso; 
      h) l'eventuale possesso dei titoli  preferenziali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni. La certificazione comprovante  il  possesso
di tali titoli deve  essere  presentata  o  fatta  pervenire  con  le
modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2; 
      i) di non essere stato espulso dalle Forze  armate,  dai  Corpi
militarmente o civilmente organizzati  ne'  destituito  dai  pubblici
uffici; 
      l) di essere disposto,  in  caso  di  nomina  a  finanziere,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio; 
      m) l'indirizzo presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito  telefonico  e
di un indirizzo di posta elettronica; 
      n) la posizione militare con l'indicazione  obbligatoria  delle
seguenti informazioni: 
        (1) se in servizio o in congedo; 
        (2) la  Forza  armata  ove  presta  o  ha  prestato  servizio
(Esercito, Marina o Aeronautica); 
        (3) le date di arruolamento e di congedo da VFP1, l'eventuale
ulteriore periodo di servizio prestato nonche' la denominazione e  la
sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio; 
      o) di non  aver  presentato,  nel  corrente  anno,  domanda  di
partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera iniziale di un
altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare; 
      p) l'ordine di preferenza relativo alla forza armata (Esercito,
Marina  ed  Aeronautica)  dove  svolgere,  eventualmente,  la   ferma
prefissata quadriennale in qualita' di VFP4,  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 17, commi 2 e 3. 
    2. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, devono: 
      a) indicare le informazioni di cui al comma 1, lettere n), o) e
p), solo se prestano o hanno prestato servizio nelle Forze armate  in
qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1»)  o
quadriennale (c.d. «VFP4») ovvero in rafferma annuale (c.d. «VFP1T»); 
      b) precisare, tra le annotazioni integrative, gli estremi e  il
livello del titolo in base al  quale  concorrono  per  tali  posti  e
indicando la  lingua  (italiana  o  tedesca)  nella  quale  intendono
sostenere la prova scritta; 
      c) presentare l'attestato di cui al medesimo art. 1,  comma  2,
con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2. 
    3. I candidati, inoltre, devono  dichiarare,  nella  domanda,  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 9 e  10,  concernenti,  tra  l'altro,  le
modalita' di notifica  del  calendario  di  convocazione  alla  prova
scritta e dei relativi esiti nonche' le modalita' di convocazione per
le prove successive. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali  e  decade  da  ogni  beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    5. I candidati devono  segnalare  ogni  variazione  di  indirizzo
direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 -  00122  Roma/Lido
di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa  possibili
disguidi derivanti da  errate,  mancate  o  tardive  segnalazioni  di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.  Deve,  infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di  reclutamento
ogni  variazione  che  dovesse  intervenire,  concorso  durante,   in
relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda. 
 
        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da  un  ufficiale
generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
superiore del Corpo: 
      a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta,  la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo e per
la valutazione della prova di efficienza  fisica,  composta  da  otto
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; 
      c) sottocommissione per la visita medica preliminare,  composta
da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali  medici,
membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui almeno uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici
della precedente sottocommissione o, a parita'  di  grado,  comunque,
con anzianita' superiore), membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Per l'eventuale valutazione della prova scritta dei  candidati
che la sostengono in lingua tedesca, la  competente  sottocommissione
e' integrata da un ufficiale del  Corpo  qualificato  conoscitore  di
tale lingua. 
    4. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato  e  tecnico
nonche' di  personale  di  sorveglianza  individuato  dal  Centro  di
reclutamento. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi. 
    5. Le sottocommissioni di cui al comma 1, lettere  b),  c)  e  d)
compilano,  per  ogni  candidato,  un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
 
        
      
                               Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Il Centro di reclutamento della Guardia di  finanza  provvede,
tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere
nei confronti dei candidati: 
      a) la dichiarazione del casellario giudiziale; 
      b) eventuale documentazione integrativa dell'estratto di cui al
comma 2, lettera a), se ritenuta necessaria dalla sottocommissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), ai fini  della  valutazione  dei
titoli di cui all'art. 14. 
    2. I candidati che superano  la  prova  scritta,  all'atto  della
presentazione per sostenere la prova  di  efficienza  fisica  di  cui
all'art. 10, devono produrre: 
      a) un estratto della documentazione  di  servizio  conforme  al
modello in allegato 2, redatto e firmato: 
        (1)  per  i  militari  in  servizio,   dal   Comandante   del
reparto/ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere
chiuso alla data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso; 
        (2)     per     quelli     in     congedo,     dall'Ufficiale
responsabile/funzionario del  distretto  militare/centro  documentale
militare competente per territorio o residenza; 
      b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente,  dalla  quale  si  evinca  che  le  sanzioni
disciplinari   indicate   nel   predetto   estratto   sono   riferite
esclusivamente al periodo di servizio con  esclusione  del  corso  di
formazione di base (o basico). In assenza di  tale  attestazione,  le
eventuali sanzioni riportate sull'estratto  della  documentazione  di
servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo  di
servizio; 
      c) se concorrenti per i posti  riservati  di  cui  all'art.  1,
comma 2, l'attestato di cui all'art. 4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,  riferito  al  diploma  di
istruzione secondaria di primo grado o superiore; 
      d) i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso dei titoli  preferenziali  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni. Tale documentazione deve essere  presentata
solo dagli aspiranti che  abbiano  dichiarato  il  possesso  di  tali
titoli in sede di presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. I candidati per i posti di cui all'art.  1,  comma  2,  devono
produrre la documentazione di cui al comma 2, lettere a) e  b),  solo
nell'ipotesi in cui prestano o abbiano prestato servizio nelle  Forze
armate in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno  (c.d.
«VFP1») o quadriennale (c.d. «VFP4») ovvero in rafferma annuale (c.d.
«VFP1T»). 
    In caso contrario, in luogo della predetta documentazione, devono
produrre la certificazione, rilasciata dalle competenti autorita'  su
carta semplice ovvero la  dichiarazione  sostitutiva  comprovante  il
possesso del titolo di studio di cui all'art. 14,  comma  1,  lettera
a). 
    4. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro quindici giorni decorrenti dalla data di restituzione. 
 
        
      
                               Art. 7 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  centro  di
reclutamento. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del  Comando  generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
 
        
      
                               Art. 8 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni prova o visita i candidati devono esibire la carta  di
identita'  oppure  un  documento  di  riconoscimento,  in  corso   di
validita', rilasciato  da  un'amministrazione  dello  Stato,  purche'
munito di fotografia recente. 
 
        
      
                               Art. 9 
 
 
                Calendario e modalita' di svolgimento 
                         della prova scritta 
 
 
    1. I candidati, che abbiano presentato domanda di  partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione
dallo stesso, sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta di cultura generale,  consistente  in  domande  di  italiano,
storia ed  educazione  civica,  geografia,  aritmetica  e  geometria,
riferite al programma di istruzione secondaria di primo grado, presso
la Legione allievi della Guardia di finanza, viale Europa n.  97,  di
Bari (Palese). 
    2. Il calendario  e  le  modalita'  di  svolgimento  della  prova
saranno resi noti, a partire  dal  4  giugno  2012,  mediante  avviso
pubblicato  sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  e  presso  l'Ufficio
centrale relazioni con il pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI Aprile n. 55, di Roma (numero verde: 800669666). 
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la   prova   scritta,   sono   considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta munito di: 
      a) idoneo documento di riconoscimento; 
      b) una penna biro ad inchiostro nero. 
    6. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari,  appunti  o  altre  pubblicazioni.
Eventuali apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti  devono  essere
obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione. 
    7. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it  nella
sezione relativa ai concorsi. 
    8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
scritta da parte dei candidati, sara': 
      a) disponibile, sul sito  internet  www.gdf.gov.it,  una  mappa
dell'itinerario; 
      b) allestito un servizio di trasporto, con bus  navetta,  dalla
fermata «Tesoro» della metropolitana «Bari centrale  -  Ospedale  San
Paolo» alla sede di esame e ritorno. 
    9. La somministrazione e la  revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a). 
    10. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione, di cui
al comma 9, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi  per  la
valutazione delle prove dei candidati. 
    11. Superano la prova scritta  e,  pertanto,  sono  ammessi  agli
accertamenti di cui al successivo art. 10, i candidati classificatisi
nei primi: 
      a) 1980 posti della graduatoria del contingente ordinario; 
      b) 60 posti  della  graduatoria  del  contingente  ordinario  -
specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)»; 
      c) 300 posti della graduatoria del contingente di  mare,  cosi'
distinti: 
        (1) 180 per la specializzazione «Nocchiere»; 
        (2) 120 per la specializzazione «Operatore di sistema». 
    12. Sono, inoltre, ammessi agli accertamenti di cui al successivo
art. 10 i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio  del
concorrente classificatosi, nell'ambito delle  predette  graduatorie,
all'ultimo posto utile. I  restanti  candidati  debbono  considerarsi
esclusi dal concorso. 
    13. La sottocommissione di cui al comma 9 attribuisce  a  ciascun
candidato un punto di merito da zero a trenta. 
    14. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal 13
luglio 2012, con avviso disponibile sul sito internet  www.gdf.gov.it
o presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico  della  Guardia
di  finanza,  viale  XXI  Aprile,  n.  55,  di  Roma  (numero  verde:
800666966). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui
all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199. 
 
        
      
                               Art. 10 
 
 
                     Prova di efficienza fisica 
             e accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, per  essere
sottoposti  alla  prova  di  efficienza  fisica  e   all'accertamento
dell'idoneita'   attitudinale,   presso   il   Centro    addestrativo
polifunzionale   della   Guardia   di   finanza   di    Roma    (Loc.
Castelporziano), via Croviana n. 120,  secondo  il  calendario  e  le
modalita' che saranno  rese  note  con  il  medesimo  avviso  di  cui
all'art. 9, comma 14. 
    Detto avviso ha valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati. 
    2. Le prove hanno il seguente svolgimento: 
      a) 1° giorno: prova di efficienza fisica; 
      b) 2° e 3° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    3. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste: 
      a) per i candidati ai posti del contingente ordinario  e  della
specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)» in: 
        (1) prove obbligatorie di salto  in  alto,  salto  in  lungo,
getto del peso, corsa piana 1.000 m; 
        (2) prova facoltativa di corsa piana 100 m; 
      b) per i candidati ai posti del contingente di mare in: 
        (1) prove obbligatorie di nuoto (25  m  stile  libero,  25  m
dorso e nuoto subacqueo); 
        (2) prova facoltativa di nuoto per salvamento 50 m. 
    4. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo minimo di otto punti nelle prove  obbligatorie,
calcolato secondo le modalita' definite nelle tabelle riportate negli
allegati 3 e 4. 
    5.  Il  candidato  che  riporta  un  punteggio  tra  8,1   e   15
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  delle  graduatorie   finali   di   merito,   le   seguenti
maggiorazioni: 
      a) da 8,1 a 9 punti 0,40; 
      b) da 9,1 a10 punti 0,60; 
      c) da10,1 a11 punti 0,80; 
      d) da11,1 a12 punti 1,00; 
      e) da12,1 a13 punti 1,20; 
      f) da13,1 a14 punti 1,60; 
      g) da14,1 a15 punti 2,00. 
    6. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    7. All'atto del sostenimento  della  prova  fisica,  i  candidati
devono presentare, alla sottocommissione di cui all'art. 5, comma  1,
lettera b),  un  certificato,  in  originale  o  copia  conforme,  di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in
corso  di  validita',  rilasciato   da   medici   appartenenti   alla
Federazione medico sportiva italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di  medici  specializzati
in medicina dello sport. 
    8. La mancata presentazione di detto certificato comporta la  non
ammissione  del  concorrente  alla  suddetta   prova   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    9. Il presidente della competente  sottocommissione,  qualora  il
candidato: 
      a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi  di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione; 
      b) si infortuni prima  ovvero  durante  l'espletamento  di  una
delle  prove  e  lo  faccia  presente  ad  uno   dei   membri   della
sottocommissione, sentito il medico presente, provvede, con  giudizio
motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento della prova  ad
una data posteriore a quella prevista dal calendario della  prova  di
efficienza fisica e, comunque, non oltre il 6 novembre 2012. Nel caso
in cui l'infortunio intervenga durante l'espletamento  di  una  delle
prove,  restano  validi  i  risultati  conseguiti  in   quelle   gia'
sostenute. 
    10. Ai soli fini della effettuazione  in  piena  sicurezza  della
prova di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    11.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test  di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti,   la   competente   sottocommissione   non   puo'   procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica  e  deve  esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.  155,  secondo  il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo. Tali candidate
sono escluse dal  concorso,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  3,  del
predetto  decreto  ministeriale,  laddove  lo  stato  di   temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 6 novembre 2012. 
    12. I candidati che hanno ottenuto  il  differimento  di  cui  al
comma 9 possono, qualora la temporanea  indisposizione  lo  consenta,
essere   ammessi,   con   riserva,   a    sostenere    l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale. 
    13. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza  fisica
sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale,  mentre  i
non idonei sono esclusi dal concorso. 
    14.  L'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  e'  effettuato
dalla sottocommissione indicata all'art.  5,  comma  1,  lettera  b),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante generale della Guardia di finanza, e tende a verificare il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito. 
    15. Detto accertamento si articola in: 
      a)  test   intellettivi,   per   valutare   le   capacita'   di
ragionamento; 
      b)  test  di  personalita'  e  questionario   biografico,   per
acquisire  elementi  circa  il  carattere,  le  inclinazioni   e   le
esperienze di vita passata e presente; 
      c) colloquio, per un esame diretto  dei  candidati,  alla  luce
delle risultanze dei predetti test. 
    16. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza  fisica  e
dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  dei  candidati,   la
sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  b),  fissa  in
apposito atto i  criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  degli
stessi. 
    17. I candidati risultati idonei all'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare. 
    18. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 9. 
 
        
      
                               Art. 11 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'art.  5,  comma  1,  lettera  c),
mediante  visita  medica   preliminare,   comprensiva   degli   esami
specialistici, presso il Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Osta. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui  all'art.
12, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla  visita  medica
di   revisione   deve   essere   presentata   al   presidente   della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate  successivamente  sono
ritenute nulle. 
    4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del  15°
giorno successivo alla comunicazione di  non  idoneita'  alla  visita
medica preliminare. 
    5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di  inidoneita'  della  sottocommissione
per la visita medica preliminare. 
    6. Il candidato risultato assente alla visita medica  preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    7.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 9. 
    9. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi  per  l'accesso  al  Corpo
della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente  ai  seguenti
accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,  al
contingente ed eventualmente alla specialita' per i quali si concorre
ovvero ai fini di cui all'art. 12, comma 15. 
    In tali casi, per l'attribuzione  del  profilo  sanitario  e  del
giudizio definitivo,  sono  presi  in  considerazione  gli  ulteriori
accertamenti svolti nel corso dell'ultima visita medica effettuata. 
 
        
      
                               Art. 12 
 
 
                       Requisiti psico-fisici 
 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che  rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,
n.  155,  e,  prima  dello  svolgimento  dei  lavori  di   rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per  sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a giorni 60: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali, rilasciato da una struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV, rilasciato da una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
      c) certificato  (fac-simile  in  allegato  5),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
        (1) lo stato di buona salute; 
        (2)   la   presenza/assenza   di   pregresse   manifestazioni
emolitiche; 
        (3)  la  presenza/assenza  di  gravi  manifestazioni   immuno
allergiche; 
        (4)   la   presenza/assenza   di   gravi   intolleranze    ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  2,  lettera  c),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    4. La mancata presentazione dei certificati di  cui  al  comma  2
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive  fasi
concorsuali e l'esclusione dal  concorso,  se  gli  stessi  non  sono
presentati successivamente  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica
stabilite dal Centro di reclutamento. 
    5. I candidati sono sottoposti a visita: 
      a) neurologica; 
      b) psichiatrica; 
      c) otorinolaringoiatrica; 
      d) oculistica; 
      e) odontostomatologica; 
      f) ginecologica. 
    6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono,
comunque, avere: 
      a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini; 
      b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne; 
      c) acutezza visiva: 
        (1)  per  i  candidati  che  concorrono  per  il  contingente
ordinario: 
          uguale o superiore a complessivi 16/10 e  non  inferiore  a
7/10 nell'occhio che vede  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio; 
          campo visivo e motilita' oculare normali; 
          visione binoculare; 
          senso cromatico normale alle matassine colorate; 
        (2) per i candidati che concorrono per il contingente di mare
per la specializzazione: 
          «Nocchiere»:  acutezza  visiva   uguale   o   superiore   a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che  vede  meno
senza correzione; campo visivo e  motilita'  oculare  normali;  senso
cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; 
          «Operatore di sistema»: visus  naturale  10/10  in  ciascun
occhio; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche. 
    7. I candidati con vizi visivi  devono  presentarsi  alla  visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 
    8. La rilevazione dell'entita'  visiva  per  detti  candidati  e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 
    9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e  dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
      a) per il contingente ordinario e per il  contingente  di  mare
per la specializzazione «Nocchiere»: 
        (1) monolaterale: 35 dB; 
        (2) bilaterale: P.P.T. 20%; 
      b)  per  il  contingente  di  mare  per   la   specializzazione
«Operatore di sistema»: 
        (1) monolaterale: 24 dB; 
        (2) bilaterale: P.P.T. 10%. 
    11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    12. La dentatura deve essere in buone condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella   funzione
masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare  piu'
di due coppie masticatorie  contrapposte.  La  protesi  efficiente  e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    13. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
      a) dell'urina ed ematochimici; 
      b) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
      c) test psico-clinici. 
    15. I candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere  apposita
dichiarazione di consenso. 
    16. I candidati che non raggiungono i  requisiti  fisici  minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e  12,  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio non e' ammessa visita di revisione. 
    17. I candidati di sesso femminile devono produrre,  in  sede  di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a  cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. In assenza del referto,  la  candidata  e',  allo  scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il  Centro  di
reclutamento della Guardia di finanza. 
    18. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al  servizio  nel  Corpo.
Tali candidate sono escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di  temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 6 novembre 2012. 
    19. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 9. 
 
        
      
                               Art. 13 
 
 
                 Mancata presentazione del candidato 
                       alle prove concorsuali 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta, la prova di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale e l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  previsti,
rispettivamente,  dagli  articoli  9,  10  e   11,   e'   considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con  i
tempi tecnici di  espletamento  delle  succitate  fasi  selettive,  i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 5, comma  1,  hanno
facolta'  -   su   istanza   dell'interessato,   esclusivamente   per
documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare  la
convocazione  dei  candidati,  nel   rispetto   del   calendario   di
svolgimento delle stesse. 
    L'istanza, inviata al Centro di  reclutamento  della  Guardia  di
finanza, Ufficio concorsi,  Sezione  allievi  finanzieri,  via  delle
Fiamme Gialle,  n.  18  -  00122  Roma/Lido  di  Ostia,  deve  essere
anticipata, via fax, al numero 06/564912362. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
della prova ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dal concorso. 
    3. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 9. 
 
        
      
                               Art. 14 
 
 
                         Valutazione titoli 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  a),
procede alla valutazione dei  titoli,  nei  confronti  dei  candidati
risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di  cui
all'art. 11, secondo i seguenti criteri: 
      a) titolo di studio: 
        (1) diploma  di  laurea  (o  laurea  specialistica  o  laurea
magistrale) punti 4; 
        (2) laurea (o diploma universitario) punti 3; 
        (3)  diploma  di  istruzione   di   secondo   grado   (durata
quinquennale) punti 2; 
        (4) altro diploma di istruzione di secondo grado punti 1; 
        (5) diploma di qualifica professionale punti 0,50. 
    Qualora il candidato e' in possesso di piu' titoli di studio,  e'
preso in considerazione, ai fini della valutazione, solo  quello  che
da' luogo all'attribuzione del punteggio piu' elevato; 
      b) servizio  prestato,  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale: 
        (1) per ogni mese (o frazione di mese  superiore  a  quindici
giorni) di servizio effettivamente prestato, fino ad  un  massimo  di
punti 2punti 0,10. 
    Tale punteggio e' raddoppiato, fino ad un massimo di 4 punti: 
      per i candidati ai posti relativi al  contingente  ordinario  -
specializzazione «Tecnico  di  soccorso  alpino  (S.A.G.F.)»  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), che abbiano  prestato  servizio  nei
reparti alpini dell'Esercito; 
      per i candidati ai posti relativi al contingente di mare di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), che abbiano prestato servizio  nella
Marina militare; 
        (2) partecipazione  a  una  o  piu'  missioni  in  territorio
estero, fino ad un massimo di punti 1: 
          sino a 90 giorni complessivi di permanenza punti 0,50; 
          oltre 90 giorni complessivi di permanenza punti 1; 
      c) ultima documentazione caratteristica: 
        (1) eccellente o giudizio equivalente punti 2; 
        (2) superiore alla media o giudizio equivalente punti 1,50; 
        (3) nella media o giudizio equivalente punti 0,50; 
        (4) inferiore alla media o giudizio equivalente punti 0. 
    Nel  caso  in  cui  l'ultimo  documento  sia  costituito  da  una
«dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica»
deve essere valutato il documento immediatamente precedente; 
      d) benemerenze e ricompense, fino ad un massimo di punti 3: 
        (1) medaglia d'oro al valor militare o al valor civile  punti
3; 
        (2) medaglia d'argento al valor militare o  al  valor  civile
punti 2,50; 
        (3) medaglia di bronzo al valor militare o  al  valor  civile
punti 2; 
        (4) croce di guerra al valor militare punti 1,50; 
        (5) encomio solenne punti 1; 
        (6) encomio semplice punti 0,50; 
        (7) elogio punti 0,30; 
        (8)  ogni  altra  benemerenza  o  riconoscimento  iscritti  a
matricola, esclusi quelli riferibili alla durata del  servizio  e  le
onorificenze punti 0,30; 
      e) conoscenza, secondo standard nato,  di  una  o  piu'  lingue
straniere certificate dalla S.L.E.E., fino ad un massimo di punti 3: 
        (1) possesso del terzo livello - equiparato ad una somma  dei
punteggi nelle voci L (listening), W  (writing),  S  (speaking)  e  R
(reading) pari ad un minimo di 14 punti 2; 
        (2) possesso del secondo livello - equiparato  ad  una  somma
dei punteggi nelle voci L, W, S e R compresa tra 11 e 13 punti 1; 
        (3) possesso del primo livello - equiparato ad una somma  dei
punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8 punti 0,50. 
    2. Per i candidati ai posti relativi al contingente  ordinario  -
specializzazione  «Tecnico  di  soccorso  alpino  (S.A.G.F.)  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), in aggiunta  ai  titoli  di  cui  al
comma 1, la sottocommissione  valuta  le  seguenti  specializzazioni,
qualifiche e abilitazioni, conseguite durante il servizio prestato in
qualita' di volontario nelle Forze armate: 
      a) Alpierepunti 1,50; 
      b) Osservatore meteonivologicopunti 1,50; 
      c) Operatore soccorso pistepunti 1,50; 
      d) Istruttore militare di scipunti 2; 
      e) Istruttore militare di alpinismopunti 2. 
    3. Per i candidati ai posti relativi al contingente  di  mare  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c), in aggiunta ai titoli di cui  al
comma 1, la sottocommissione  valuta  le  seguenti  specializzazioni,
qualifiche e abilitazioni, conseguite durante il servizio prestato in
qualita' di volontario nelle Forze armate: 
      a)  per  coloro  che   concorrono   per   la   specializzazione
«Nocchiere»: 
        (1) Sommozzatore punti 2; 
        (2) Operatore del servizio sicurezza abilitato al  lavoro  in
carena punti 2; 
      b) per coloro che concorrono per la specializzazione «Operatore
di sistema»: 
        (1) Radiotelegrafista punti 2; 
        (2) Radarista punti 2; 
        (3) Ricercatore elettronico punti 2; 
        (4) Tecnico elettronico punti 2. 
    4. Eventuali sanzioni disciplinari riportate durante il  servizio
comportano  detrazioni  dal   punteggio   totale   risultante   dalla
valutazione dei titoli, fino a concorrenza dello stesso,  secondo  le
seguenti indicazioni: 
      a) per ciascun giorno di consegna di rigore punti 1; 
      b) per ciascun giorno di consegna punti 0,50; 
      c) per ciascun rimprovero punti 0,30. 
    Sono  presi  in  considerazione  esclusivamente  i  provvedimenti
disciplinari inflitti durante il  servizio  effettivamente  prestato,
con esclusione del corso di formazione di base (o basico). 
    5. Ai fini della formazione della graduatoria sono considerati  i
titoli e le eventuali sanzioni, indicati  ai  commi  1,  2,  3  e  4,
risultanti  alla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    6. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    7. Prima dell'effettuazione  della  valutazione  dei  titoli,  la
competente sottocommissione fissa in  apposito  atto  i  criteri  cui
attenersi. 
 
        
      
                               Art. 15 
 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 5, comma  1,  lettera  a),
predispone distinte graduatorie finali di merito per  il  contingente
ordinario, per il contingente ordinario -  specializzazione  «Tecnico
di soccorso  alpino  (S.A.G.F.)»  e  per  ogni  specializzazione  del
contingente di mare. 
    2. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dalla  somma
dei punti attribuiti: 
      a) alla prova scritta di cui all'art. 9; 
      b) alla prova di efficienza fisica di cui all'art. 10; 
      c) alla valutazione dei titoli di cui all'art. 14. 
    3. A parita'  di  punteggio,  sono  osservate  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, e quelle di cui all'art. 2, comma
9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza o dell'Autorita' dal medesimo  delegata,  sono  approvate  le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle  stesse,  risultino  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso. 
    5. Tali graduatorie  sono  notificate  a  tutti  gli  effetti  ai
candidati iscritti nelle stesse. 
 
        
      
                               Art. 16 
 
 
                  Nomina dei vincitori e ammissione 
                       al corso di formazione 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 6, dei concorrenti dichiarati vincitori: 
      a) sono ammessi direttamente al corso di formazione per allievi
finanzieri, secondo l'ordine  delle  rispettive  graduatorie,  previo
superamento della  visita  medica  di  incorporamento  da  parte  del
dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione, i primi: 
        (1)  562  del  contingente  ordinario,  tenendo  conto  della
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2; 
        (2) 15 del contingente ordinario - specializzazione  «Tecnico
di soccorso alpino (S.A.G.F.)»; 
        (3)  35  del   contingente   di   mare   -   specializzazione
«Nocchiere»; 
        (4) 25 del contingente di mare - specializzazione  «Operatore
di sistema»; 
      b) sono ammessi alla frequenza  del  corso  di  formazione  per
allievi finanzieri, nell'ordine delle  rispettive  graduatorie,  dopo
aver prestato servizio nelle Forze armate in qualita'  di  volontario
in ferma prefissata  quadriennale  (VFP4),  secondo  quanto  previsto
dall'art. 2199, comma 5, del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
66, i successivi: 
        (1) 98 del contingente ordinario; 
        (2)  10  del   contingente   di   mare   -   specializzazione
«Nocchiere»; 
        (3) 5 del contingente di mare -  specializzazione  «Operatore
di sistema». 
    2. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  6,  entro  20  giorni
dall'inizio del corso di formazione di cui al comma 1, lettera a), il
Comando generale della Guardia di  finanza  puo'  ricoprire  i  posti
resisi, eventualmente, disponibili: 
      a)   convocando   altrettanti   candidati   nell'ordine   delle
rispettive graduatorie; 
      b) nominando, conseguentemente,  vincitori  del  concorso,  nel
predetto ordine: 
        (1) i candidati convocati in sostituzione  dei  rinunciatari,
se la defezione riguarda i posti di cui allo stesso comma 1,  lettera
a), punto (2); 
        (2) ulteriori candidati da ammettere alla frequenza del corso
di formazione dopo aver  prestato  servizio  nelle  Forze  armate  in
qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4), negli
altri casi. 
    3. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai  sensi  del  comma  1,  la  non
idoneita' psico-fisica dei candidati devono  essere  notificati  agli
interessati, che possono impugnarli producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo  il
termine di cui all'art. 2, primo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  T.A.R.,  per  le   azioni
previste dagli articoli 29  e  seguenti  del  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    4. I vincitori dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b),
convocati presso la Scuola alpina di Predazzo ed acquisito lo  status
di «allievo finanziere», sono preliminarmente  avviati  ad  una  fase
addestrativa finalizzata all'accertamento dell'attitudine al servizio
di  soccorso  alpino,  effettuata  presso  il  predetto  Istituto  di
istruzione, secondo il programma e con  le  modalita'  stabilite  dal
Comando generale della Guardia di finanza. 
    5. I candidati che  non  risultino  in  possesso  di  sufficiente
attitudine al servizio di soccorso alpino sono prosciolti  dal  corso
di formazione di cui al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio. 
    6. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'attivita'  addestrativa
di cui al comma 4, il Comando generale della Guardia di finanza  puo'
ricoprire i posti resisi disponibili ai sensi del comma 5, convocando
altrettanti candidati nell'ordine della relativa graduatoria. 
    7. Agli allievi finanzieri ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso ad  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti. 
 
        
      
                               Art. 17 
 
 
                      Ammissione dei volontari 
    alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate 
 
 
    1. Le graduatorie finali  di  merito,  dopo  il  termine  di  cui
all'art. 16, comma 2,  sono  inviate  al  Ministero  della  difesa  -
Direzione  generale  per  il   personale   militare,   che   provvede
all'ammissione dei vincitori di cui all'art. 16, comma 1, lettera b),
alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, secondo
quanto stabilito dall'art. 2199, comma 6, del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
    2. I vincitori di cui all'art. 16, comma  1,  lettera  b),  punto
(1),  sono  ammessi  alla  citata   ferma   prefissata   quadriennale
prioritariamente nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica  militare,
a  prescindere   dalla   preferenza   indicata   nella   domanda   di
partecipazione. 
    3. I vincitori di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punti (2)
e  (3),  sono  ammessi  alla  citata  ferma  prefissata  quadriennale
prioritariamente  nella  Marina   militare,   a   prescindere   dalla
preferenza indicata nella domanda di partecipazione. 
    4.  Il  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per  il
personale militare puo'  ricoprire  i  posti  resisi,  eventualmente,
disponibili,  per  rinuncia,  esclusione  o  non  idoneita'  all'atto
dell'incorporamento  in  qualita'  di  VFP4,  convocando  altrettanti
candidati idonei, nell'ordine delle rispettive  graduatorie,  dandone
comunicazione al Comando  generale  della  Guardia  di  finanza,  che
formalizza la nomina a vincitori degli interessati. 
    5.  Ogni  ulteriore  informazione  relativa  all'ammissione   dei
volontari alla ferma prefissata  quadriennale  (VFP4)  potra'  essere
richiesta all'Ufficio  relazioni  con  il  pubblico  della  Direzione
generale per il personale militare - viale  dell'Esercito  n.  186  -
00143 Roma - e-mail urp@persomil.difesa.it 
 
        
      
                               Art. 18 
 
 
   Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) 
                 nel Corpo della guardia di finanza 
 
 
    1. Nell'ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale nelle
Forze armate (VFP4), i candidati di cui all'art.  17  sono  convocati
presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per  essere
sottoposti alla verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici,
tesa  a  cogliere  segni  di   eventuali   variazioni   peggiorative,
intervenute nel tempo, delle condizioni psico-fisiche dei candidati. 
    2. I candidati di sesso femminile devono  produrre,  in  sede  di
verifica del mantenimento dei  requisiti  psico-fisici,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e' sottoposta al test di gravidanza  presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. Per le concorrenti che, in tale sede,  risultano  positive  al
test di gravidanza, sulla  base  dei  certificati  prodotti  o  degli
accertamenti  svolti   in   quella   stessa   sede,   la   competente
sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve
esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale
lo   stato   di   gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel corpo. 
    4. Alla verifica di cui  al  comma  1  provvede  una  commissione
nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza o dell'Autorita' dal  medesimo  delegata,  presieduta  da  un
ufficiale superiore del  Corpo  e  composta  da  un  ufficiale  della
Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri. 
    5. La commissione di  cui  al  comma  4,  prima  dell'inizio  dei
lavori, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi. 
    6.  Il  giudizio   espresso,   immediatamente   notificato   agli
interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 9. 
    8. I candidati giudicati idonei, dopo aver  completato  la  ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, sono  immessi  nel
Corpo della Guardia di finanza ed avviati alla frequenza del corso di
formazione per allievi finanzieri,  fermo  restando  quanto  previsto
all'art. 1, comma 6. 
 
        
      
                               Art. 19 
 
 
                   Mancata presentazione al corso 
 
 
    1. Il candidato vincitore del  concorso,  regolarmente  convocato
per la frequenza del corso, e'  considerato  rinunziatario  al  corso
stesso   qualora   non   si    presenti    nel    giorno    stabilito
dall'amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro  24  ore  dall'inizio
del corso, al Comandante del reparto di istruzione che li  valuta  e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di  assenza  maturati
sono computati ai fini  della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono  comunicate
al candidato tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti. 
    3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per  oltre  90  giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla  frequenza  del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva. 
 
        
      
                               Art. 20 
 
 
                 Spese di partecipazione al concorso 
         e concessione della licenza straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese di  viaggio,  vitto  e  alloggio,  sostenute  per  la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove del concorso, i candidati che  prestano
servizio militare fruiscono della  licenza  straordinaria  per  esami
secondo le disposizioni vigenti. 
 
        
      
                               Art. 21 
 
 
           Trattamento economico degli allievi finanzieri 
 
 
    1.  Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore. 
    2. Gli allievi finanzieri fruiscono del  vitto,  dell'alloggio  e
della vestizione, le cui spese sono a carico dell'amministrazione. 
    3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese: 
      a) per la manutenzione del vestiario; 
      b) di carattere personale e straordinario. 
 
        
      
                               Art. 22 
 
 
                  Assegnazione al termine del corso 
 
 
    1. Al termine del corso di formazione: 
      a) i finanzieri vincitori per i posti relativi  al  contingente
ordinario sono destinati nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di
servizio  lo  richiedono,  con  obblighi  di  permanenza  secondo  le
disposizioni interne del Corpo. 
    Resta impregiudicata la possibilita'  per  l'amministrazione,  al
fine di far acquisire specifiche capacita' operative, di avviare  gli
interessati   a   un'ulteriore    fase    addestrativa,    prodromica
all'immissione in servizio; 
      b) i finanzieri vincitori per i posti di cui all'art. 1,  comma
1, lettera b), sono avviati  al  corso  per  il  conseguimento  della
specializzazione di «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)», in esito
al quale sono impiegati nello specifico  comparto,  con  obblighi  di
permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo; 
      c) i finanzieri vincitori dei posti relativi al contingente  di
mare   sono   avviati   al   corso   per   il   conseguimento   della
specializzazione  selezionata  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso, in relazione alla  quale  sono  impiegati  nello  specifico
comparto, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni  interne
del Corpo. 
 
        
      
                               Art. 23 
 
 
                 Sito internet ed informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi. 
    2.  Parimenti,  sono  pubblicate  sul  citato  sito  internet  le
graduatorie finali di merito. 
 
        
      
                               Art. 24 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' selettive e sono  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
guardia di finanza. 
      Roma, 2 aprile 2012 
 
                                              Gen. C.A. Nino Di Paolo 




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