Attenzione a questo Concorso Pubblico, con l'avvertenza di tenere d'occhio la scadenza che è davvero prossima.
Assunzione mediante Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 53 allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 112° corso dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2012/2013.
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione Lazio, provincia di interesse Roma
La data di scadenza del bando è del 2/2/2012, mentre i posti a disposizione sono 53.
Estratto dalla Gazzetta Ufficiale
Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto per l'anno accademico 2012/2013 un pubblico concorso per esami per l'ammissione di 53 allievi ufficiali del «ruolo normale» al primo anno del 112° corso dell'Accademia della Guardia di finanza. 2. Dei suddetti 53 posti: a) 2 (due) sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore; b) 3 (tre) sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado
qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 3. Qualora i posti riservati di cui al comma precedente non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria unica di merito. 4. Lo svolgimento del concorso comprende: a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali); b) una prova scritta di cultura generale; c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; d) una prova di efficienza fisica; e) un tirocinio, della durata di 18 giorni, durante il quale sono effettuati: 1) la visita medica di controllo; 2) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; f) tre prove orali; g) una prova facoltativa di una lingua straniera; h) una prova facoltativa di informatica; i) una visita medica di incorporamento. 5. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per un anno, con il grado di sottotenente). 6. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1° gennaio 2012, non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1984 (compreso);
2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
b) i cittadini italiani che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2012, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1990 ed il 1°
gennaio 1995, estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, non siano stati condannati, ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile
2001.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2011/2012.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5),
6), 7) e 8), devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino
all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
http://www.gdf.gov.it/ - area «concorsi Online», seguendo le
istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale.
Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno
stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'art. 11.
2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di
indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di
partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti
del Corpo nonche' sul sito http://www.gdf.gov.it/, e spedita, a mezzo
di raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34,
00181 Roma/Appio, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
3. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso ai sensi dei commi 1 o 2, sia minorenne
deve consegnare, in sede di svolgimento della prova preliminare,
l'atto di assenso, redatto in carta semplice secondo il modello in
allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in
caso di impedimento dell'altro, ovvero dal tutore, in caso di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi.
La mancata presentazione dell'atto di assenso comporta la non
ammissione dell'interessato alle prove concorsuali e l'archiviazione
della domanda di partecipazione.
4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile apportare modificazioni o
integrazioni.
5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalita' di cui al comma 2:
a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4.
b) sono archiviate nel caso in cui:
(1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma
2;
(2) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
bando;
(3) non siano sottoscritte;
(4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
6. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 3 e 5 sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado
rivestito nonche' il reparto cui sono in forza);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero
non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a
misure di prevenzione;
f) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2011/2012;
g) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il reparto cui sono in forza);
h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
l) l'indirizzo proprio, completo del numero di codice di
avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di
un indirizzo di posta elettronica;
m) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
n) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
o) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 497. La certificazione comprovante il possesso di tali titoli deve
essere presentata con le modalita' e la tempistica indicate all'art.
6, comma 2;
p) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di
partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali
posti e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale
intendono sostenere le previste prove scritta e orale.
4. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), devono presentare idonea
documentazione comprovante il possesso di tale requisito con le
modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2.
5. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 11, 12 e 14, concernenti, tra l'altro, il
calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova
scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di
convocazione per le prove successive.
6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
7. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di
Reclutamento ogni variazione che dovesse intervenire, concorso
durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.
Art. 5
Istruttoria della domanda
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'avvio al
corso di formazione.
Art. 6
Documentazione
1. Nei confronti dei candidati ammessi alle prove di efficienza
fisica di cui all'art. 17, il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza provvede a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale.
2. I candidati ammessi alla frequenza del tirocinio di cui
all'art. 18 devono presentare in tale sede:
a) i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su
carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi
previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) la documentazione rilasciata dall'Amministrazione di
appartenenza del congiunto deceduto, attestante il possesso del
requisito previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b).
La documentazione presentata oltre il termine del tirocinio e'
archiviata.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui
all'art. 24 devono presentare o far pervenire al Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla data di ammissione al corso di formazione:
a) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio
matricolare, per coloro che abbiano prestato o prestino servizio
militare;
b) domanda diretta al Ministero della Difesa con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento,
ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di
completamento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione
all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo
ufficiale.
4. I vincitori del concorso devono consegnare, all'atto della
presentazione in Accademia per l'inizio del corso di formazione, il
diploma in originale ovvero la copia autentica del certificato
attestante il conseguimento del titolo di studio, in conformita'
all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Il titolo originale di studio deve, comunque, essere
fatto pervenire all'Accademia, entro il 31 marzo 2013. In caso di
documentato impedimento, il vincitore del concorso deve presentare,
entro lo stesso termine, un certificato sostitutivo ai sensi
dell'art. 199, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
5. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti
da certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le
Universita'.
6. Il documento di cui al comma 3, lettera a), deve avere data
posteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
7. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
8. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.
9. I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono
produrre soltanto il titolo di studio.

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